Art. 12 · Determinazione del contributo comunitario finale

Art. 12

Determinazione del contributo comunitario finale

In vigore dal 19 dic 2007
Determinazione del contributo comunitario finale Ai fini del calcolo del pagamento finale al beneficiario finale, il contributo comunitario totale per ciascun progetto è il minore dei seguenti importi: a) l'importo massimo stabilito nella convenzione di sovvenzione; b) il cofinanziamento massimo determinato moltiplicando il totale dei costi ammissibili del progetto in questione per la percentuale di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 3, dell'atto di base (cioè 50 %, 75 % o 80 %); c) l'importo ottenuto applicando il principio dell'esclusione del profitto definito al punto I.3.3 dell'allegato 11.
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