Art. 6 · Gestione dei terreni

Art. 6

Gestione dei terreni

In vigore dal 14 dic 2007
Gestione dei terreni Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura. Gli allevatori che beneficiano di una deroga sono tenuti a rispettare le disposizioni seguenti: a) le superfici prative temporanee sono arate in primavera; b) su tutti i tipi di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto; c) nell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissano l’azoto atmosferico. Questo divieto non vale tuttavia per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e per le colture intercalari di cereali o di piselli.
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