Art. 5 · Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

Art. 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

In vigore dal 14 dic 2007
Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti 1.   Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8. 2.   L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo. 3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile presso l’azienda ogni anno entro il 1o marzo. Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti: a) numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente; b) calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda; c) la rotazione delle colture e la superficie di ciascuna coltura, inclusa una mappa indicativa dell’ubicazione dei campi; d) fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture; e) quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi; f) risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo; g) applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ogni appezzamento (porzione di superficie aziendale uniforme sotto il profilo colturale e pedologico); h) applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento. I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate. 4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione delle acque reflue e degli apporti di fosforo, da presentare alle autorità competenti riguardo ad ogni anno civile. 5.   L’azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli. 6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano — almeno una volta ogni quattro anni — analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo, per ogni area dell’azienda omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. 7.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati. 8.   Le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale garantiscono che la percentuale di fosforo, calcolata in base alla metodologia stabilita dalle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 2, della presente decisione, non superi un quantitativo di fosforo in eccesso pari a 10 kg/ha annuo.
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