Art. 4 · Autorizzazione e impegno annuali

Art. 4

Autorizzazione e impegno annuali

In vigore dal 14 dic 2007
Autorizzazione e impegno annuali 1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti. 2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli . 3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Le autorità nazionali informano il richiedente quando dal controllo delle domande previsto al paragrafo 1, risulta che non sono rispettate le condizioni di cui agli . In tale caso, la domanda si considera respinta.
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