Art. 10 · Relazioni

Art. 10

Relazioni

In vigore dal 14 dic 2007
Relazioni 1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità seguite per valutare il rispetto delle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello di aziende agricole e delle aziende risultate non conformi in esito ai controlli amministrativi ed alle ispezioni in loco. La prima relazione è trasmessa entro il mese di novembre 2008 ed in seguito ogni anno entro il mese di giugno. 2.   I risultati così ottenuti sono presi in esame dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.
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