Art. 4 · Obiettivi e compiti

Art. 4

Obiettivi e compiti

In vigore dal 14 dic 2007
Obiettivi e compiti 1.   Nel quadro del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), creato con la decisione n. 1982/2006/CE (di seguito «il programma quadro»), all’agenzia sono affidati i seguenti compiti: a) la gestione di fasi di progetti specifici nel contesto dell’attuazione di taluni aspetti del programma specifico «Persone», sulla base della decisione 2006/973/CE del Consiglio (4) e del programma di lavoro adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione delle decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione; b) la gestione di fasi di progetti specifici nel contesto dell’attuazione della parte dedicata alla «Ricerca a favore delle PMI» del programma specifico «Capacità», sulla base della decisione 2006/974/CE del Consiglio (5) e del programma di lavoro adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione delle decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione; c) la gestione di fasi di progetti specifici nel contesto dell’attuazione di taluni aspetti delle aree tematiche «Spazio» e «Sicurezza» del programma specifico «Cooperazione», sulla base della decisione 2006/971/CE del Consiglio (6) e del programma di lavoro adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione di decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione; d) l’adozione degli strumenti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione, conformemente alla delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie alla gestione delle parti dei programmi comunitari menzionate alle lettere a), b) e c), in particolare quelle relative alla concessione delle sovvenzioni e ai contratti; e) la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l’attuazione delle parti dei programmi comunitari menzionate alle lettere a), b) e c); f) il sostegno logistico e amministrativo ai programmi specifici «Capacità», «Cooperazione» e «Persone», in particolare per quanto riguarda la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, la ricezione e la valutazione delle proposte presentate, la stipula dei contratti con i valutatori e la preparazione dei pagamenti dei valutatori e il controllo della validità finanziaria. 2.   L’agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del comitato delle agenzie esecutive istituito ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell’esecuzione, nel contesto del programma quadro, di compiti della stessa natura diversi da quelli di cui al paragrafo 1. 3.   La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all’agenzia e viene modificata in funzione degli ulteriori compiti che potrebbero esserle affidati. È trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.
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