Art. 1
Istituzione dell’agenzia
In vigore dal 14 dic 2007
Istituzione dell’agenzia
1. Si istituisce un’agenzia esecutiva (di seguito «l’agenzia») per la gestione delle attività comunitarie nel settore della ricerca, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.
2. L’agenzia è denominata «Agenzia esecutiva per la ricerca».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:46(1):oj#art-1