Art. 7 · Controllo e rendiconto dell’esecuzione

Art. 7

Controllo e rendiconto dell’esecuzione

In vigore dal 14 dic 2007
Controllo e rendiconto dell’esecuzione L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione del programma che le è affidato, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:37(1):oj#art-7