Art. 1
In vigore dal 13 dic 2007
Tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta
a)
almeno i tre quarti della popolazione; o
b)
almeno i tre quarti del numero degli Stati membri
necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell’articolo 9 C, paragrafo 4, primo comma, del trattato sull'Unione europea, o dell’articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2009:857:oj#art-1