Art. 2 · Presentazione delle richieste

Art. 2

Presentazione delle richieste

In vigore dal 13 dic 2007
Presentazione delle richieste Le richieste di riesame interno di un atto amministrativo o riguardanti un’omissione di natura amministrativa sono inviate per posta, fax o posta elettronica alla persona/alle persone o al servizio/ai servizi all’uopo designati dall’istituzione o dall’organo comunitario competente. I dati necessari per contattare la persona/le persone o il servizio/i servizi in questione sono resi pubblici utilizzando tutti i mezzi opportuni.
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