Art. 2
Presentazione delle richieste
In vigore dal 13 dic 2007
Presentazione delle richieste
Le richieste di riesame interno di un atto amministrativo o riguardanti un’omissione di natura amministrativa sono inviate per posta, fax o posta elettronica alla persona/alle persone o al servizio/ai servizi all’uopo designati dall’istituzione o dall’organo comunitario competente.
I dati necessari per contattare la persona/le persone o il servizio/i servizi in questione sono resi pubblici utilizzando tutti i mezzi opportuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:50(1):oj#art-2