Art. 3
Responsabili del trattamento
In vigore dal 12 dic 2007
Responsabili del trattamento
Le competenze dei responsabili del trattamento ai sensi dall’, lettera d), della direttiva 95/46/CE e dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 sono esercitate congiuntamente dai partecipanti IMI di cui all’, conformemente alle rispettive competenze nell’ambito dell’IMI.
I responsabili del trattamento provvedono affinché la persona interessata possa esercitare effettivamente i suoi diritti di informazione, di accesso, di rettifica e di opposizione conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati. I partecipanti IMI forniscono dichiarazioni di riservatezza in forma adeguata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:49(1):oj#art-3