Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 dic 2007
L'aiuto notificato dell'ammontare di 6 575 558 EUR, che il Portogallo intende concedere a Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA per sette contratti da essi firmati, non può essere autorizzato in base al regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (20), quale modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (21), e quindi è incompatibile con il mercato comune. All'aiuto non deve essere data esecuzione.
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