Art. 6
Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni
In vigore dal 11 dic 2007
Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni
1. La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.
2. I sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono:
a)
la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI);
b)
il sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES);
c)
i sistemi relativi alle accise;
d)
il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS);
e)
ogni altro sistema di comunicazione e di scambio di informazioni relativo alla fiscalità istituito in base alla legislazione comunitaria e previsto nel programma di lavoro di cui all’.
3. Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni sono l’hardware, il software e i collegamenti di rete comuni a tutti gli Stati membri.
La Commissione, per conto della Comunità, conclude i contratti necessari per assicurare il carattere operativo di tali elementi.
4. Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le banche dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari nonché il software e l’hardware che ciascuno Stato membro ritenga necessari per il pieno funzionamento di detti sistemi nella propria amministrazione.
Gli Stati membri assicurano che gli elementi non comunitari siano mantenuti operativi e siano interoperabili con gli elementi comunitari.
5. La Commissione coordina, in collaborazione con gli Stati membri, gli aspetti relativi all’allestimento e al funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e dell’infrastruttura di cui al paragrafo 2 necessari a garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il miglioramento continuo. Gli Stati membri rispettano la tabella di marcia e le scadenze fissate a tale scopo.
Storico versioni
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