Art. 14 · Spese

Art. 14

Spese

In vigore dal 11 dic 2007
Spese 1.   Le spese necessarie per l’attuazione del programma sono sostenute dalla Comunità e dai paesi partecipanti conformemente ai paragrafi da 2 a 6. 2.   La Comunità assume a suo carico le seguenti spese: a) i costi di acquisto, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’, paragrafo 3; b) le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai funzionari dei paesi partecipanti per controlli multilaterali, visite di lavoro, seminari e gruppi di progetto; c) i costi di organizzazione di seminari; d) le spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli esperti di cui all’ che partecipano alle attività; e) i costi di acquisto, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi e moduli di formazione nella misura in cui questi siano comuni a tutti i paesi partecipanti; f) i costi relativi ad altre attività di cui all’, paragrafo 2, lettera f), fino ad un massimo del 5 % del costo complessivo del programma. 3.   I paesi partecipanti cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria. La Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14) (in prosieguo: «il regolamento finanziario»), stabilisce le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti. 4.   La Commissione adotta, conformemente alla procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, le misure necessarie per la gestione finanziaria del programma. 5.   L’assegnazione finanziaria del programma può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione che sono direttamente necessarie per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazione e spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni, insieme a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può dover sostenere per la gestione del programma. La percentuale della spesa amministrativa non supera di norma il 5 % del costo complessivo del programma, inclusa la spesa amministrativa attribuita alla Commissione. 6.   I paesi partecipanti assumono a loro carico le seguenti spese: a) i costi di acquisto, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’, paragrafo 4; b) i costi relativi alla formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.
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