Art. 3
In vigore dal 10 dic 2007
1. Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il punto 4, del paragrafo 2, dell’accordo in forma di scambio di lettere, i contingenti per il 2008 saranno ridotti ai livelli applicabili per il 2007.
2. La decisione di attuare le disposizioni del paragrafo 1, viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).
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