Art. 1
In vigore dal 10 dic 2007
Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili.
Storico versioni
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