Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 dic 2007
1.   La Comunità accorda al Libano un’assistenza finanziaria di un importo massimo di 80 milioni di EUR, a sostegno dell’impegno interno di ricostruzione postbellica e di una ripresa economica sostenibile, in modo da alleviare i vincoli finanziari che gravano sull’attuazione del programma economico del governo. Dato l’alto livello di indebitamento del Libano, l’assistenza finanziaria comunitaria consiste di 50 milioni di EUR di prestito e fino a 30 milioni di EUR di sovvenzione. 2.   L’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e il Libano. 3.   L’assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui la presente decisione ha effetto. Tuttavia, se le circostanze lo rendono necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità di un anno al massimo.
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