Art. 6 · Rimborso delle spese

Art. 6

Rimborso delle spese

In vigore dal 7 dic 2007
Rimborso delle spese La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni. I membri del comitato e dei sottogruppi, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal servizio competente della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:111(1):oj#art-6