Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 dic 2007
1.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’ forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri: a) i dati relativi ai quantitativi di piante importate in applicazione della presente decisione; nonché b) un rapporto tecnico dettagliato delle ispezioni ufficiali di cui al punto 6 dell’allegato. Tali dati e rapporto sono forniti, per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’, punto a), entro il 15 novembre 2008, per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’, punto b), entro il 15 novembre 2009, e per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’, punto c), entro il 15 novembre 2010. 2.   Lo Stato membro in cui le piante vengono innestate dopo che sono state introdotte nel suo territorio fornisce inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri un rapporto tecnico dettagliato sulle ispezioni ufficiali e sugli esami di cui al punto 8, lettera b), dell’allegato. Tale rapporto tecnico è fornito, per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’, punto a), entro il 15 novembre 2008, per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’, punto b), entro il 15 novembre 2009, e per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’, punto c), entro il 15 novembre 2010.
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