Art. 7 · Relazione con le modalità di cooperazione esistenti

Art. 7

Relazione con le modalità di cooperazione esistenti

In vigore dal 6 dic 2007
Relazione con le modalità di cooperazione esistenti La presente decisione lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dagli strumenti dell’Unione europea sull’assistenza giudiziaria reciproca o sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, dagli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di assistenza giudiziaria reciproca e della decisione 2000/642/GAI e della decisione quadro 2006/960/GAI.
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