Art. 2
In vigore dal 6 dic 2007
Fino al 30 giugno 2008 e durante il loro periodo di validità, i visti nazionali di breve durata rilasciati prima del 21 dicembre 2007 continuano ad essere validi ai fini del transito nel territorio degli altri Stati membri interessati, nella misura in cui questi abbiano riconosciuto detti visti di breve durata ai fini del transito conformemente alla decisione n. 895/2006/CE. Si applicano le condizioni previste nella suddetta decisione.
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