Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 dic 2007
1.   La convenzione, il protocollo del 27 settembre 1996 e il protocollo del 29 novembre 1996 entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione, purché non siano già entrati in vigore per i due paesi prima di quella data. 2.   Il secondo protocollo del 19 giugno 1997 entra in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data in cui entra in vigore per lo Stato, membro dell’Unione europea alla data dell’adozione da parte del Consiglio dell’atto che stabilisce il protocollo (7), che procede per ultimo alla formalità della notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
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