Art. 7
Sospensione del distacco
In vigore dal 5 dic 2007
Sospensione del distacco
1. Il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'SGC e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata di tali sospensioni:
a)
il versamento delle indennità di cui agli è sospeso;
b)
il rimborso delle spese di cui agli è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'SGC.
2. L'SGC informa il datore di lavoro dell’END.
Storico versioni
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