Art. 44 · Effetto

Art. 44

Effetto

In vigore dal 5 dic 2007
Articolo44 Effetto La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è applicabile ad ogni nuovo distacco o proroga del distacco a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa prende effetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:829:oj#art-44