Art. 34 · Mansioni

Art. 34

Mansioni

In vigore dal 5 dic 2007
Mansioni In deroga all', paragrafo 1, i militari distaccati, che operano sotto l'autorità del segretario generale/alto rappresentante, adempiono la missione, svolgono le mansioni ed esercitano le funzioni loro assegnate a norma dell'allegato della decisione 2001/80/PESC.
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