Art. 33 · Durata del distacco

Art. 33

Durata del distacco

In vigore dal 5 dic 2007
Durata del distacco 1.   In deroga all', paragrafo 1, il distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a tre anni e può essere prorogato successivamente per una durata complessiva non superiore a quattro anni. 2.   In deroga all', paragrafo 4, lettera b), fatti salvi casi eccezionali, devono trascorrere almeno 3 anni tra la fine del periodo di distacco precedente e un nuovo periodo di distacco, ove le circostanze lo giustifichino e di concerto con il segretario generale/alto rappresentante.
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