Art. 33
Durata del distacco
In vigore dal 5 dic 2007
Durata del distacco
1. In deroga all', paragrafo 1, il distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a tre anni e può essere prorogato successivamente per una durata complessiva non superiore a quattro anni.
2. In deroga all', paragrafo 4, lettera b), fatti salvi casi eccezionali, devono trascorrere almeno 3 anni tra la fine del periodo di distacco precedente e un nuovo periodo di distacco, ove le circostanze lo giustifichino e di concerto con il segretario generale/alto rappresentante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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