Art. 27 · Condizioni di lavoro

Art. 27

Condizioni di lavoro

In vigore dal 5 dic 2007
Condizioni di lavoro 1.   In deroga all', paragrafo 1, l'END-BPSS è tenuto a rispettare le regole in materia di orario di lavoro vigenti nella sede di distacco. Il responsabile in seno all'unità amministrativa, missione o esercitazione presso cui l'END-SS è distaccato può modificare tali regole in funzione delle esigenze di servizio. 2.   In deroga all', paragrafo 2, seconda frase, nel periodo di distacco l'END-BPSS lavora esclusivamente a tempo pieno. 3.   L', paragrafo 4, non si applica all'END-BPSS. 4.   Il responsabile indicato all', paragrafo 2, assicura la gestione e il controllo delle presenze e dei congedi dell'END-BPSS. 5.   I paragrafi 3, 4 e 7 dell', non sono applicabili all' END-BPSS. Tuttavia egli può ottenere, dietro sua richiesta motivata, un congedo speciale mediante decisione del direttore generale del servizio a cui è stato assegnato. Detto congedo speciale non può essere superiore a 3 giorni nell'intero arco del distacco. Prima di accordare il congedo il responsabile sopramenzionato deve consultare il direttore generale del personale e dell'amministrazione.
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