Art. 24
Durata del distacco
In vigore dal 5 dic 2007
Durata del distacco
1. Il periodo di cui all', paragrafo 1, può essere prorogato una volta per un periodo massimo di tre mesi.
2. L'END-BPSS che è già stato distaccato presso l'SGC può esservi nuovamente distaccato conformemente alle norme previste nella presente decisione e comunque alle condizioni seguenti:
—
se l'END è distaccato con il regime del presente capo, deve trascorrere almeno un anno tra la fine del periodo di distacco precedente e il nuovo distacco,
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se l'END è distaccato con il regime dell' della presente decisione, devono trascorrere almeno tre anni fra la fine del periodo di distacco precedente e il nuovo distacco.
3. In casi eccezionali il periodo di cui al paragrafo 2, primo trattino, può essere abbreviato mediante decisione del Segretario generale aggiunto.
Storico versioni
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