Art. 23 · END per brevi periodi senza spese

Art. 23

END per brevi periodi senza spese

In vigore dal 5 dic 2007
END per brevi periodi senza spese 1.   Ai fini della presente decisione, per END per brevi periodi senza spese (END-BPSS) s'intende un END altamente specializzato distaccato per lo svolgimento di specifiche funzioni per un periodo massimo di tre mesi. Tale distacco non implica per il Consiglio il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all' e fatto salvo diverso accordo fra l'SGC e l'amministrazione che distacca l'END-BPSS. 2.   L'END-BPSS può essere distaccato solo in casi eccezionali previa autorizzazione del Segretario generale aggiunto. Il distacco di un END-BPSS può avere come unico scopo lo svolgimento di funzioni che difficilmente l'SGC riuscirebbe ad assolvere entro tempi molto brevi, ossia: — missioni esplorative, — pianificazione e valutazione di operazioni specifiche di gestione di crisi, — partecipazione ad esercitazioni specifiche di gestione delle crisi. 3.   Fatti salvi gli articoli da 23 a 28, il regime previsto agli articoli da 1 a 14 e da 20 a 22 si applica anche agli END-BPSS. 4.   Fatto salvo l', l'END-BPSS tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso il Consiglio e adeguato alla dignità della sua funzione.
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