Art. 18 · Spese di viaggio

Art. 18

Spese di viaggio

In vigore dal 5 dic 2007
Spese di viaggio 1.   L'END il cui luogo di assunzione è situato a più di 150 km dalla sede di distacco ha diritto, all'inizio del periodo di distacco, al rimborso delle spese di viaggio: a) per se stesso; b) per il coniuge e i figli a carico, nel caso in cui queste persone convivano con l'END e il trasloco sia rimborsato dall'SGC. 2.   Salvo in caso di viaggio aereo, l’importo del rimborso è forfettario e limitato al costo del viaggio in treno alla tariffa di seconda classe senza supplemento. La stessa tariffa si applica se il viaggio è effettuato in automobile. Il rimborso delle spese di viaggio in aereo può coprire al massimo il costo di un biglietto a tariffa ridotta (PEX o APEX) dietro presentazione dei biglietti e delle carte d’imbarco, se il tragitto per ferrovia è superiore a 500 km o se l’itinerario abituale comporta una traversata marittima. 3.   L'END ha diritto, per se stesso ed eventualmente per le persone menzionate al paragrafo 1, lettera b), al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco, nel rispetto dei limiti sopra citati. In nessun caso può essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione. 4.   L'END che ha effettuato il trasloco dal luogo di assunzione alla sede di distacco ha diritto una volta all'anno al rimborso forfettario, per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese di viaggio di ritorno dalla sede di distacco al luogo di origine secondo le disposizioni in vigore presso l'SGC.
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