Art. 17 · Luogo di assunzione, sede di distacco, luogo d'origine e luogo di ritorno

Art. 17

Luogo di assunzione, sede di distacco, luogo d'origine e luogo di ritorno

In vigore dal 5 dic 2007
Luogo di assunzione, sede di distacco, luogo d'origine e luogo di ritorno 1.   Ai fini del presente regime, si considera: — luogo di assunzione: il luogo in cui l’END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro immediatamente prima del distacco, — sede di distacco: il luogo in cui è situato il servizio o l'ufficio dell'SGC al quale l'END è assegnato, o il luogo in cui l'END agisce nel quadro di una decisione adottata dal Consiglio, — luogo d'origine: il luogo in cui è situata la sede del suo datore di lavoro, — luogo di ritorno: il luogo in cui l'END eserciterà la sua attività principale dopo la fine del distacco. 2.   Se il luogo di assunzione o il luogo di ritorno è situato fuori dal territorio dell'Unione europea o in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede del datore di lavoro dell'END, o se l'END non esercita un'attività professionale dopo la fine del distacco, il luogo d'origine è considerato luogo di assunzione o luogo di ritorno, a seconda dei casi. Il luogo di assunzione, la sede o le sedi di distacco e il luogo d'origine sono fissati nello scambio di lettere di cui all', paragrafo 5. Il luogo di ritorno è fissato in base a una dichiarazione del datore di lavoro dell'END. 3.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le circostanze legate ai compiti svolti dall'END per uno Stato diverso da quello della sede di distacco o per un'organizzazione internazionale non sono prese in considerazione.
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