Art. 2
Funzioni
In vigore dal 30 nov 2007
Funzioni
1. Il CoC può formulare pareri, che saranno presi in considerazione dal CPS, il quale esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.
2. Il mandato del CoC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE».
Storico versioni
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