Art. 7 · Peste suina classica e peste suina africana

Art. 7

Peste suina classica e peste suina africana

In vigore dal 30 nov 2007
Peste suina classica e peste suina africana 1.   I programmi per il controllo e la sorveglianza: a) della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; b) della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall’Italia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l'acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, sino ad un importo massimo di: a) 400 000 EUR per la Bulgaria; b) 1 000 000 EUR per la Germania; c) 650 000 EUR per la Francia; d) 100 000 EUR per l'Italia; e) 15 000 EUR per il Lussemburgo; f) 2 500 000 EUR per la Romania; g) 40 000 EUR per la Slovenia; h) 525 000 EUR per la Slovacchia. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 2,5 EUR per un test ELISA.
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