Art. 7
Peste suina classica e peste suina africana
In vigore dal 30 nov 2007
Peste suina classica e peste suina africana
1. I programmi per il controllo e la sorveglianza:
a)
della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
b)
della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall’Italia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l'acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, sino ad un importo massimo di:
a)
400 000 EUR per la Bulgaria;
b)
1 000 000 EUR per la Germania;
c)
650 000 EUR per la Francia;
d)
100 000 EUR per l'Italia;
e)
15 000 EUR per il Lussemburgo;
f)
2 500 000 EUR per la Romania;
g)
40 000 EUR per la Slovenia;
h)
525 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 2,5 EUR per un test ELISA.
Storico versioni
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