Art. 20

Art. 20

In vigore dal 30 nov 2007
1.   Le spese sostenute dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi. 2.   Se la spesa di uno Stato membro avviene in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro la convertirà in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca Centrale Europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.
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