Art. 19

Art. 19

In vigore dal 30 nov 2007
1.   Per i programmi di cui agli le spese di indennizzo rimborsabili ai proprietari per le perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di capi abbattuti nello Stato membro, segnatamente: a) per i bovini, sino a un massimo di : 375 EUR per animale; b) per gli ovini e i caprini, sino a un massimo di : 50 EUR per animale; c) per esemplare da riproduzione di Gallus gallus, sino a un massimo di : 3,5 EUR per volatile; d) per esemplare ovaiolo di Gallus gallus, sino a un massimo di : 1,5 EUR per volatile. 3.   L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun capo non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:782:oj#art-19