Art. 19
In vigore dal 30 nov 2007
1. Per i programmi di cui agli le spese di indennizzo rimborsabili ai proprietari per le perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di capi abbattuti nello Stato membro, segnatamente:
a)
per i bovini, sino a un massimo di
:
375 EUR per animale;
b)
per gli ovini e i caprini, sino a un massimo di
:
50 EUR per animale;
c)
per esemplare da riproduzione di Gallus gallus, sino a un massimo di
:
3,5 EUR per volatile;
d)
per esemplare ovaiolo di Gallus gallus, sino a un massimo di
:
1,5 EUR per volatile.
3. L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun capo non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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