Art. 18 · Leucosi enzootica bovina

Art. 18

Leucosi enzootica bovina

In vigore dal 30 nov 2007
Leucosi enzootica bovina 1.   I programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia, Lituania e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test ELISA : 0,5 EUR per test; b) test di immunodiffusione in gel di agar : 0,5 EUR per test. 4.   Per tutto il periodo di esecuzione dei programmi pluriennali il contributo non può superare gli importi seguenti: a) 2 000 000 EUR per l'Italia; b) 170 000 EUR per la Lettonia; c) 1 000 000 EUR per il Portogallo. 5.   Gli importi da impegnare a titolo del 2008 ammontano a: a) 400 000 EUR per l'Italia; b) 60 000 EUR per la Lettonia; c) 300 000 EUR per il Portogallo. 6.   Gli importi da impegnare a titolo degli esercizi successivi sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2008. Nella tabella seguente figurano gli importi in euro (a titolo indicativo): Stato membro 2009 2010 2011 2012 Italia 800 000 800 000 Lettonia 55 000 55 000 Portogallo 350 000 350 000
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