Art. 17
Malattia di Aujeszky
In vigore dal 30 nov 2007
Malattia di Aujeszky
1. Il programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare al Belgio per il programma di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 1 EUR per un test ELISA.
4. Per tutto il periodo di esecuzione da parte del Belgio del programma pluriennale di cui al paragrafo 1 il contributo non può superare 720 000 EUR.
5. L'i importo da impegnare a titolo del 2008 ammonta a 360 000 EUR.
6. L'importo da impegnare a titolo dell'esercizio successivo viene deciso a seguito dell'esecuzione del programma nel 2008. A titolo indicato, l'importo potrebbe ammontare a 360 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:782:oj#art-17