Art. 17 · Malattia di Aujeszky

Art. 17

Malattia di Aujeszky

In vigore dal 30 nov 2007
Malattia di Aujeszky 1.   Il programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare al Belgio per il programma di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 1 EUR per un test ELISA. 4.   Per tutto il periodo di esecuzione da parte del Belgio del programma pluriennale di cui al paragrafo 1 il contributo non può superare 720 000 EUR. 5.   L'i importo da impegnare a titolo del 2008 ammonta a 360 000 EUR. 6.   L'importo da impegnare a titolo dell'esercizio successivo viene deciso a seguito dell'esecuzione del programma nel 2008. A titolo indicato, l'importo potrebbe ammontare a 360 000 EUR.
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