Art. 16
Rabbia
In vigore dal 30 nov 2007
Rabbia
1. Il programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal:
a)
1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la Repubblica ceca e la Germania;
b)
1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 per la Lettonia e la Finlandia;
c)
1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 per l'Estonia;
d)
1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 per la Slovenia.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare allo Stato membro interessato per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test ELISA
:
8 EUR per test;
b)
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
:
8 EUR per test.
4. Per tutto il periodo di esecuzione dei programmi pluriennali il contributo non può superare gli importi seguenti:
a)
1 000 000 EUR per la Repubblica ceca;
b)
800 000 EUR per la Germania;
c)
4 750 000 EUR per l'Estonia;
d)
3 700 000 EUR per la Lettonia;
e)
1 750 000 EUR per la Slovenia;
f)
300 000 EUR per la Finlandia.
5. Gli importi da impegnare a titolo del 2008 ammontano a:
a)
500 000 EUR per la Repubblica ceca;
b)
475 000 EUR per la Germania;
c)
1 000 000 EUR per l'Estonia;
d)
1 200 000 EUR per la Lettonia;
e)
350 000 EUR per la Slovenia;
f)
100 000 EUR per la Finlandia.
6. Gli importi da impegnare a titolo degli esercizi successivi sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2008. Nella tabella seguente figurano gli importi in euro (a titolo indicativo):
Stato membro
2009
2010
2011
2012
Repubblica ceca
500 000
Germania
325 000
Lettonia
1 250 000
1 250 000
Finlandia
100 000
100 000
Estonia
1 250 000
1 250 000
1 250 000
Slovenia
350 000
350 000
350 000
350 000
Storico versioni
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