Art. 14 · Leucosi enzootica bovina

Art. 14

Leucosi enzootica bovina

In vigore dal 30 nov 2007
Leucosi enzootica bovina 1.   Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato da Estonia, Lituania e Polonia Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di: a) 15 000 EUR per l'Estonia; b) 200 000 EUR per la Lituania; c) 800 000 EUR per la Polonia. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test ELISA : 0,5 EUR per test; b) test di immunodiffusione in gel di agar : 0,5 EUR per test.
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