Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 nov 2007
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i loro accordi bilaterali con gli Stati Uniti d’America, elencati nell’appendice 1 dell’accordo, possano essere modificati o estinti, come opportuno, all’atto dell’entrata in vigore dell’accordo.
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