Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 nov 2007
1.   L’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto illegale e incompatibili, di cui all’. 2.   Il recupero è effettuato senza indugio con le procedure previste dalla legge nazionale a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. 3.   L'Italia provvede affinché la presente decisione sia data esecuzione entro quattro mesi dalla data di notificazione.
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