Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 nov 2007
La decisione 2006/504/CE è modificata come segue: 1) nell’, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti punti iii), iv) e v): «iii) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ; iv) arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg); v) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).»; 2) nell’articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 9: «9.   Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»; 3) nell’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile, ad eccezione delle arachidi di cui all’, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v), per le quali il campionamento è effettuato per il 50 % delle partite provenienti dal Brasile;» 4) nell’articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»
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