Art. 1
In vigore dal 19 nov 2007
La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:
1)
nell’, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti punti iii), iv) e v):
«iii)
arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ;
iv)
arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);
v)
arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).»;
2)
nell’articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 9:
«9. Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»;
3)
nell’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile, ad eccezione delle arachidi di cui all’, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v), per le quali il campionamento è effettuato per il 50 % delle partite provenienti dal Brasile;»
4)
nell’articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il presente articolo non si applica alle importazioni di arachidi di cui all’, secondo comma, lettera a), punti iii), iv) e v).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:759:oj#art-1