Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 nov 2007
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001, la Commissione riconosce le norme ed i requisiti per l’accreditamento degli organismi di certificazione di seguito indicati: 1) nella legislazione austriaca: la legge sulla gestione ambientale (UMG BGBl.I Nr. 96/2001) nella versione applicabile alle organizzazioni di verificatori ambientali ed ai singoli verificatori ambientali; 2) nella legislazione tedesca: gli orientamenti per l’accreditamento degli organismi di certificazione in materia di sistemi di gestione ambientale (EMS) e procedure di certificazione per gli EMS, emanati in Germania nel settembre 1996 dal ministero federale per l’ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare e dal ministero degli affari economici, e approvati dal comitato di verifica ambientale a norma dell’articolo 21 della legge tedesca sull’EMAS (Umweltauditgesetz); 3) requisiti di accreditamento, basati sui corrispondenti orientamenti approvati e divulgati dalla cooperazione europea per l’accreditamento (EA), per gli organismi di certificazione ISO 14001:2004 accreditati in base ad una delle seguenti norme: a) ISO/IEC 17021:2006 (valutazione della conformità — requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione); b) ISO/IEC Guida 66:1999 (requisiti generali per gli organismi operanti la valutazione e certificazione/registrazione dei sistemi di gestione ambientale EMS) fino al 15 settembre 2008.
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