Art. 4

Art. 4

In vigore dal 14 nov 2007
È approvato il contributo finanziario della Comunità all’Ufficio internazionale delle epizoozie, conformemente all’articolo 19 della decisione 90/424/CEE, equivalente a non oltre il 50 % dei costi ammissibili e ad un importo massimo di 10 000 EUR, per l’edizione di circa 1 800 copie di un opuscolo sulla febbre catarrale degli ovini.
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