Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 nov 2007
All' della decisione 2003/757/CE è aggiunto il seguente testo: «i centri di coordinamento, la cui domanda di rinnovo dell'autorizzazione era pendente alla data di notifica della presente decisione o la cui autorizzazione scade contemporaneamente o poco dopo detta notifica, ossia fra la data di detta notifica e il 31 dicembre 2005, possono continuare a beneficiare del regime dei centri di coordinamento fino al 31 dicembre 2005. Il rinnovo dell'autorizzazione di detti centri di coordinamento è autorizzato al più tardi fino al 31 dicembre 2005.»
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