Art. 5
In vigore dal 13 nov 2007
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
(a)
l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti di cui all' della presente decisione, che non soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007, e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi;
(b)
l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
(c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; nonché
(d)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di restituire l'aiuto ricevuto.
2. Il Regno Unito informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti erogati nel quadro del regime di cui all', paragrafo 2.
Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.
Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:166(1):oj#art-5