Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 nov 2007
1.   L’aiuto di Stato che il Regno Unito ha attuato sulla base del regime di acquisizione per la prima volta di parti di proprietà («il regime») è compatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi per l’acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio nuovo. 2.   L’aiuto di Stato che il Regno Unito ha attuato sulla base del regime è incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi per l’acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio usato.
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