Art. 3
In vigore dal 13 nov 2007
1. Il Regno Unito procede al recupero, presso il beneficiario, dell’aiuto incompatibile erogato nell’ambito del regime di cui all’, paragrafo 2, diverso da quello di cui all’.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.
4. Il Regno Unito annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma del regime di cui all’, paragrafo 2, con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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