Art. 5

Art. 5

In vigore dal 13 nov 2007
1.   Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari degli aiuti di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione che non soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 875/2007, con l’indicazione dell’importo totale percepito da ciascun beneficiario; b) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; nonché d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare gli aiuti. 2.   Il Regno Unito informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime di cui all’. Trasmette immediatamente le informazioni richieste dalla Commissione in relazione alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni particolareggiate riguardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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