Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 nov 2007
1.   Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nell’ambito del regime di cui all’, paragrafo 2, ad esclusione degli aiuti di cui all’. 2.   Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   Il Regno Unito annulla tutti i pagamenti in essere degli aiuti nell’ambito del regime di cui all’ con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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